Capo III
Art. 15
Complessi bandistici
In vigore dal 18 apr 2002
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-15