Capo III

Art. 15

Complessi bandistici

In vigore dal 18 apr 2002
1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.
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Complessi bandistici (Art. 15 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo