Capo IV

Art. 16

Progetti speciali

In vigore dal 18 apr 2002
1. Le risorse riservate alle ulteriori attività musicali, ai sensi dell', comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-16

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