Capo II
Art. 12
Associazioni e soggetti musicali
In vigore dal 18 apr 2002
1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e corale, sia di produzione che di ospitalità, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalità del mondo musicale di comprovata capacità professionale. Ai fini del raggiungimento del limite minimo di attività, possono essere ammessi, per non più del venti per cento, i concerti svolti in paesi dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-12