Capo I

Art. 8

Decadenze e sanzioni

In vigore dal 18 apr 2002
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività: a) in mancanza della dichiarazione di cui all', comma 3; b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all', comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall', comma 7, ultimo periodo.
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Decadenze e sanzioni (Art. 8 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo