Capo I

Art. 5

Valutazione quantitativa

In vigore dal 18 apr 2002
1. Per le attività lirica, concertistica e corale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità e la promozione. 2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all', comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative. 3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all', comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. 4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani. 5. Per l'attività di formazione professionale e per i concorsi, i costi si riferiscono ai compensi rispettivamente per i docenti e per i componenti delle giurie. 6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all', comma 3. 7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità. 8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.
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Valutazione quantitativa (Art. 5 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo