Capo I
Art. 2
Criteri generali di attribuzione del contributo
In vigore dal 18 apr 2002
1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell', secondo la valutazione qualitativa di cui all'.
2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell', per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di Paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;
e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;
f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;
g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.
4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.
5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per quelle gratuite svolte in chiese e per quelle svolte in edifici scolastici entro il limite del dieci per cento dell'intera attività.
Per le attività corali è consentito l'accesso gratuito.
6. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all', comma 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-2