Capo I

Art. 6

Valutazione qualitativa

In vigore dal 18 apr 2002
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell' del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti criteri: a) validità del progetto artistico; b) direzione artistica; c) continuità del nucleo artistico e stabilità pluriennale dell'impresa; d) committenza di nuove opere; e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni; g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione; h) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali; i) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali; l) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale; m) adeguatezza del numero di prove programmate. 2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Commissione individua preliminarmente la rilevanza dei singoli criteri, attribuendo valore prevalente a quello di cui al comma 1, lettera a). 3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'. 4. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
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Valutazione qualitativa (Art. 6 Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.) — Testo vigente | Portale Normativo