Capo II
Art. 11
Attività liriche ordinarie
In vigore dal 18 apr 2002
1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, può essere concesso un contributo in favore di attività liriche promosse da enti pubblici o da soggetti privati non aventi scopo di lucro e dotati di personalità giuridica, a condizione che:
a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;
c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi;
d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-11