Capo III
Art. 14
Promozione della musica, del perfezionamento professionale e della formazione professionale in ambito didattico-musicale.
In vigore dal 15 nov 2002
Promozione della musica, del perfezionamento professionale e
della formazione professionale in ambito didattico-musicale.
1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:
a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;
b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono essere articolati in stage, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriali;
c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi, anche a premi, di composizione ed esecuzione musicale, destinati, in particolare, ai giovani musicisti e per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;
d) non svolgendo attività di produzione musicale, svolgono, in armonia con i propri fini statutari e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale o attività di formazione su approcci didattici musicali innovativi, e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute;
e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all', comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-14