Art. 8 · Decadenze e sanzioni
Capo I

Art. 8

8 / 18

Decadenze e sanzioni

In vigore dal 18 apr 2002
1. Con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività: a) in mancanza della dichiarazione di cui all', comma 3; b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all', comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall', comma 7, ultimo periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-02-08;47#art-8