Capo IV

Art. 20

Pagamento degli assegni

In vigore dal 7 apr 2001
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture. 2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica: a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario; b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio; c) la data della presentazione della domanda; d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità; e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno; f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente. 3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute. 4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto. 6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune. 7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.
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