Capo IV
Art. 18
Funzioni dei comuni
In vigore dal 22 ago 2001
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all', comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall' del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all', comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall', comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
7-bis. Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-18