Capo IV

Art. 22

Trasferimento delle risorse all'INPS

In vigore dal 7 apr 2001
1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
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