Capo IV
Art. 22
Trasferimento delle risorse all'INPS
In vigore dal 7 apr 2001
1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-22