Capo IV
Art. 19
Cumulo dei benefici
In vigore dal 7 apr 2001
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.
2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-19