Titolo IV
Art. 23
Province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 31 lug 2003
1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 267 (in G.U. 1ª s.s. 30/07/2003, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato vincolare le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti «dai relativi regolamenti attuativi»; Annulla, di conseguenza, l'art. 23 del decreto del Ministero per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), limitatamente alle parole «e dai relativi regolamenti attuativi», nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-23