Titolo IV
Art. 25
Entrata in vigore
In vigore dal 7 apr 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-25