Capo III
Art. 16
Domanda per l'assegno per il nucleo familiare
In vigore dal 22 ago 2001
1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
2. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'.
3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.
5-bis. Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell', comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452#art-16