Capo III

Art. 15

Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti

In vigore dal 7 apr 2001
1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso. 2. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
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