Sez. IV

Art. 15

Animali ammissibili e determinazione della superficie foraggera

In vigore dal 1 giu 2000
1. Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile. Il numero di animali è convertito in UBA secondo i coefficienti di correlazione riportati in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999. 2. La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo, così come di seguito definito, e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché le superfici indicate all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista. 3. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo