Sez. VI
Art. 19
Beneficiari, animali ammessi ed importi
In vigore dal 1 giu 2000
1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a:
a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000;
b) 43,7 Meuro, per il 2001;
c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi.
2. La somma globale va ripartita esclusivamente tra le seguenti categorie:
a) animali maschi della specie bovina di età superiore ad 8 mesi;
b) vacche di razze specializzate da carne;
c) giovenche di razze specializzate da carne.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-19