Sez. VI

Art. 19

Beneficiari, animali ammessi ed importi

In vigore dal 1 giu 2000
1. I produttori possono usufruire di pagamenti supplementari di cui all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, che ammontano a: a) 21,9 Meuro, per l'anno 2000; b) 43,7 Meuro, per il 2001; c) 65,6 Meuro, per il 2002 e anni successivi. 2. La somma globale va ripartita esclusivamente tra le seguenti categorie: a) animali maschi della specie bovina di età superiore ad 8 mesi; b) vacche di razze specializzate da carne; c) giovenche di razze specializzate da carne.
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