Sez. V

Art. 18

Presentazione delle domande

In vigore dal 1 giu 2000
1. Per poter beneficiare del premio alla macellazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, ogni produttore deve presentare un'apposita richiesta di premio. La prima domanda presentata per ciascun anno vale come dichiarazione di partecipazione al regime di premio alla macellazione, così come previsto all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2342/1999. 2. La domanda deve essere presentata all'organismo pagatore entro il periodo compreso tra il 1o marzo e le ore 18 del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli animali macellati entro il 31 dicembre e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla macellazione o esportazione. Per l'anno 2000 la presentazione delle domande potrà iniziare 15 giorni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento. 3. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla. 4. I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una dichiarazione da far pervenire all'organismo pagatore, il più rapidamente possibile e comunque anteriormente alla data di presentazione delle prime domande di premio per gli animali abbattuti presso lo stesso stabilimento di macellazione. 5. Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni: a) numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; b) peso carcassa dell'animale così come prescritto dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2342/1999; c) data di macellazione, Paese di provenienza dell'animale; d) codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale. 6. Le modalità di applicazione dell'articolo 35 del regolamento CE n. 2342/1999 sono determinate ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-18

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