Sez. III

Art. 11

Massimali individuali

In vigore dal 1 giu 2000
1. Per l'anno 2000, l'A.I.M.A. in liquidazione calcola per i singoli produttori i massimali individuali, che sono pari a quelli loro spettanti al 31 dicembre 1999. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora la somma dei diritti ridistribuiti superi il massimale nazionale di 621.611 diritti, provvede ad operare anche attraverso l'organismo pagatore una riduzione tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi: a) tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000; b) realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel settore delle carni bovine; c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un ridotto versamento del premio per almeno un anno di riferimento; d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione contestata durante gli anni precedenti. 3. L'A.I.M.A. in liquidazione comunica ai singoli produttori i massimali individuali spettanti a partire dal 1o gennaio 2000. 4. Il numero dei premi da concedere per singolo produttore non può superare quello comunicato ai sensi del comma 1, come "diritti individuali al premio"; fatta salva ogni eventuale acquisizione per successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, per trasferimento intervenuto tra privati produttori o per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto. 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche attraverso l'organismo pagatore provvede, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori i nuovi limiti individuali al premio.
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