Sez. IV

Art. 16

Presentazione delle domande

In vigore dal 1 giu 2000
1. Il premio per l'estensivizzazione, di cui all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, può essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice. 2. Il produttore qualora si voglia avvalere del premio deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densità in cui ricade la sua azienda. 3. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.
Storico versioni

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