Sez. VI
Art. 20
Animali maschi della specie bovina
In vigore dal 1 giu 2000
1. Le somme riservate agli animali maschi della specie bovina sono pari a:
a) 18,9 Meuro per l'anno 2000;
b) 36,2 Meuro per l'anno 2001;
c) 54,1 Meuro per l'anno 2002 e successivi.
2. Gli importi supplementari di cui al comma 1, sono concessi come integrazione del premio alla macellazione per tutti gli animali di età uguale o superiore agli otto mesi.
3. La domanda di premio, prevista all' del presente regolamento, deve riportare nella specifica sezione la richiesta di integrazione del premio alla macellazione.
4. I pagamenti supplementari, concessi come integrazione alla macellazione per i bovini maschi, possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.
5. Il pagamento dell'aiuto è condizionato alla verifica presso la banca dati centralizzata di cui al regolamento (CE) n. 820/97, dell'avvenuta registrazione della marca e dei relativi periodi di permanenza nella stalla.
6. L'organismo pagatore, sulla base dei capi pagabili, calcolerà l'importo unitario di premio da corrispondere entro il termine previsto dall' del regolamento (CE) n. 1254/1999.
7. Per l'anno 2001 e successivi i pagamenti supplementari possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che rispettino determinati requisiti minimi, da stabilire mediante apposito decreto ministeriale, che fanno riferimento a parametri di qualità, di tracciabilità e di etichettatura delle carni prodotte. Qualora i predetti requisiti minimi non siano fissati, i pagamenti degli importi supplementari per i bovini maschi verranno erogati secondo il criterio definito al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-20