Sez. VII

Art. 24

Pagamenti

In vigore dal 1 giu 2000
1. Successivamente all'espletamento dei controlli prescritti, l'organismo pagatore provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque con il rispetto dei termini fissati dall' del regolamento (CE) n. 1254/99. 2. In base ai risultati dei controlli amministrativi e in loco, e comunque non prima del 16 ottobre dell'anno in cui la domanda è stata presentata, l'organismo pagatore può versare degli acconti di premio ai produttori, pari al 60 per cento degli importi dovuti.
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