Sez. III
Art. 12
Riserva nazionale
In vigore dal 1 giu 2000
l. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è responsabile, nei rapporti con la Commissione europea, della gestione della "riserva nazionale" di cui all' del regolamento (CE) n. 1254/1999. Per l'anno 2000 tale gestione è affidata all'A.I.M.A. in liquidazione.
2. I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale e derivanti da ritiri di quote oppure dai versamenti previsti all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, pari al 5%, per effetto dei trasferimenti parziali senza trasferimento dell'azienda, sono distribuiti gratuitamente ai produttori che ne fanno richiesta, tenendo conto delle priorità di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
3. I produttori che intendano ottenere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare apposita richiesta di quota individuale entro e non oltre le ore 18 del 15 marzo. Per l'anno 2000 la richiesta di quota può essere presentata entro le ore 18 del 15 giugno.
4. I criteri e le modalità operative per la ridistribuzione della riserva nazionale sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, con la procedura di cui all', comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-12