Sez. III

Art. 8

Beneficiari

In vigore dal 1 giu 2000
1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonché domanda di pagamento per superficie, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (unità bovini adulti). 2. In particolare, non possono beneficiare del premio: a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato 1; b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale superiore a 120.000 kg ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. 3. La limitazione di cui al comma 2, lettera b), non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette, le quali ricadano nelle norme di cui all', paragrafo 2, lettera a), comma 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte nè di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
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