Sez. I

Art. 3

Beneficiari

In vigore dal 1 giu 2000
1. Possono accedere ai premi comunitari oggetto del presente decreto esclusivamente i produttori, come definiti all' del regolamento (CE) n. 1254/1999, in possesso di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed all'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, detentori dei bovini oggetto di aiuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo