Sez. II
Art. 6
Presentazione domande
In vigore dal 1 giu 2000
1. Per poter beneficiare del premio, il produttore deve presentare apposita richiesta di aiuto, nonché domanda di pagamento per superficie, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999.
2. Il produttore, per gli animali di cui si richiede il premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto che, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, accompagna gli animali in tutte le movimentazioni commerciali sino alla macellazione.
3. Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano già percepito il premio nel Paese di origine, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:
"Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n......."; oppure,
"Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n.......";
"Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n.......".
4. L'annotazione di cui sopra è vincolante ai fini dell'erogazione del premio.
5. Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA (unità bovini adulti).
6. La domanda di premio deve pervenire all'organismo pagatore nel periodo compreso dal 1o gennaio alle ore 18 del 30 novembre; ciascun produttore può presentare al massimo cinque domande per anno solare.
Tuttavia, per l'anno 2000 le domande devono essere presentate, sempre per un numero massimo di cinque per singolo produttore, nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e le ore 18 del 30 novembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-6