Sez. I
Art. 2
Organismo pagatore
In vigore dal 1 giu 2000
1. Ai fini del presente decreto, per organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, si intende l'AIMA in liquidazione, nonché l'AGEA e gli altri organismi pagatori regionali istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 165.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-2