Sez. III
Art. 11
11 / 25Massimali individuali
In vigore dal 1 giu 2000
1. Per l'anno 2000, l'A.I.M.A. in liquidazione calcola per i singoli produttori i massimali individuali, che sono pari a quelli loro spettanti al 31 dicembre 1999.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora la somma dei diritti ridistribuiti superi il massimale nazionale di 621.611 diritti, provvede ad operare anche attraverso l'organismo pagatore una riduzione tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi:
a) tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;
b) realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel settore delle carni bovine;
c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un ridotto versamento del premio per almeno un anno di riferimento;
d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione contestata durante gli anni precedenti.
3. L'A.I.M.A. in liquidazione comunica ai singoli produttori i massimali individuali spettanti a partire dal 1o gennaio 2000.
4. Il numero dei premi da concedere per singolo produttore non può superare quello comunicato ai sensi del comma 1, come "diritti individuali al premio"; fatta salva ogni eventuale acquisizione per successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, per trasferimento intervenuto tra privati produttori o per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche attraverso l'organismo pagatore provvede, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori i nuovi limiti individuali al premio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-11