Sez. IV
Art. 15
15 / 25Animali ammissibili e determinazione della superficie foraggera
In vigore dal 1 giu 2000
1. Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA è effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di età presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonché del numero degli ovi-caprini per i quali è stato richiesto il premio nello stesso anno civile. Il numero di animali è convertito in UBA secondo i coefficienti di correlazione riportati in allegato III del regolamento (CE) n. 1254/1999.
2. La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo, così come di seguito definito, e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché le superfici indicate all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.
3. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali.
Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-15