Art. 5

M a r c a t u r a

In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con: a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore; b) nome o sigla del modello; c) data di fabbricazione; d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;388#art-5

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