Art. 6
Sistemazione delle bussole a bordo
In vigore dal 17 nov 1999
1. Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio, manutenzione ed uso.
2. Il cantiere costruttore dell'unità da diporto e il proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da assicurarne il corretto funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;388#art-6