Art. 7
Compensazione - Verifiche
In vigore dal 17 nov 1999
1. In occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità marittima.
2. A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorità marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni di cui all'.
Storico versioni
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