Art. 3
R e q u i s i t i
In vigore dal 17 nov 1999
1. Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;388#art-3