Art. 1

D e f i n i z i o n i

In vigore dal 17 nov 1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 23, comma 1, lettera c), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4831 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: . D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) "bussola magnetica": strumento per l'orientamento, atto a determinare la direzione del nord magnetico sfruttando l'azione del campo magnetico terrestre su un ago magnetico.
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