Art. 8

Norma transitoria

In vigore dal 17 nov 1999
1. Le bussole magnetiche installate su unità da diporto, costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate finché non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359
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