Art. 5
5 / 8M a r c a t u r a
In vigore dal 17 nov 1999
1. Ogni bussola deve essere marcata in modo indelebile e leggibile con:
a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) data di fabbricazione;
d) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;388#art-5