Art. 8

Contratto di finanziamento

In vigore dal 14 dic 1999
1. Entro tre mesi dalla data della comunicazione relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore la documentazione richiesta per la stipula del contratto di finanziamento, che deve avvenire nel termine ulteriore di trenta giorni. 2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;441#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo