Art. 11
Consuntivo
In vigore dal 14 dic 1999
1. Entro sei mesi dalla ricezione della distinta delle spese effettivamente sostenute, il soggetto gestore predispone per l'esame del comitato una relazione che:
a) metta a confronto le spese a consuntivo con quelle a preventivo;
b) informi sulla conclusione della gara e sulle modalità adottate per il rimborso del finanziamento;
c) fornisca gli elementi per la valutazione delle cause dell'eventuale ritiro o esclusione dalla gara dell'impresa beneficiaria.
2. Qualora il Ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione delle iniziative, alle relazioni predisposte dal soggetto gestore sono allegate anche le relazioni redatte dal Ministero.
3. Il comitato, ai sensi del precedente , decide le modalità di rimborso del finanziamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;441#art-11