Art. 12
C o n t r o l l i
In vigore dal 14 dic 1999
1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, controlla le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato approva il programma e dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.
3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nella richiesta di finanziamento; effettua, altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.
4. I risultati dei controlli sono trasmessi al comitato; il soggetto gestore procede ai sensi dell', comma 7, lettera d), del presente decreto nel caso in cui sia stato accertato un uso improprio del finanziamento ricevuto.
Storico versioni
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