Art. 7

Istruttoria

In vigore dal 14 dic 1999
1. Le domande di finanziamento sono esaminate dal soggetto gestore in ordine cronologico di arrivo. Il soggetto gestore effettua l'istruttoria al fine di valutare la capacità economica e finanziaria dell'impresa, di accertare la finanziabilità delle spese preventivate e le modalità di partecipazione alla gara, nonché la validità economicocommerciale della gara stessa. In merito ai citati aspetti economicocommerciali, il soggetto gestore può richiedere un parere al Ministero. 2. Il soggetto gestore può chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa, tra cui documentazione probatoria della partecipazione alla gara. L'impresa destinataria della richiesta istruttoria provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni. In mancanza di riscontro, è inviato all'impresa un sollecito; qualora l'impresa non risponda entro ulteriori quindici giorni, la domanda viene archiviata. 3. Le relazioni istruttorie predisposte dal soggetto gestore sono sottoposte all'esame del comitato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai finanziamenti sono ammesse con priorità, in base ai criteri fissati dal comitato, le domande presentate da imprese in possesso di certificazione di qualità. 5. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla data della delibera del comitato.
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