Art. 6
Domanda di finanziamento
In vigore dal 14 dic 1999
1. La domanda di concessione del finanziamento è redatta su apposito modulo approvato dal comitato. Nel modulo è indicata la documentazione da allegare, tra cui obbligatoriamente il bando di gara o l'invito a partecipare alla gara. L'importo del finanziamento da richiedere è calcolato sulla base del preventivo delle spese per l'elaborazione, la presentazione e la discussione dell'offerta, qualora quest'ultima sia prevista dalle procedure di gara.
2. La domanda è presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento e il numero di posizione ad essa attribuito.
3. Sono ammissibili solo le domande presentate anteriormente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, quale fissata dal bando di gara o da analoga idonea documentazione e specificamente indicata dall'impresa nella domanda stessa. In assenza di tale indicazione la domanda non è ammissibile.
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;441#art-6