Art. 3

Massimali dei finanziamenti

In vigore dal 14 dic 1999
1. Il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa sulla base dei seguenti parametri: a) 1,00% per i primi 50 miliardi di lire; b) 0,70% per i successivi 50 miliardi di lire; c) 0,50% per i successivi 100 miliardi di lire; d) 0,25% per l'eccedenza. 2. Nel caso in cui l'impresa partecipi ad una gara in cui il valore della commessa sia suddiviso in porzioni o lotti, ai fini del calcolo dell'importo del finanziamento verrà considerato solo il valore del lotto o porzione della commessa per il quale l'impresa presenti la propria offerta, a condizione che esso figuri nel bando di gara o altro documento ufficiale probante. 3. Nei casi di gare per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnicoeconomica, il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa sulla base dei seguenti parametri: a) 5,00% per i primi 10 miliardi di lire; b) 1,00% per l'eccedenza. 4. Qualora il valore della commessa sia espresso in valuta estera, il tasso di cambio da applicare per la conversione in lire è quello del giorno della presentazione della domanda o della presentazione della prima domanda al soggetto gestore nel caso di più domande di diverse imprese partecipanti alla stessa gara. 5. L'importo massimo del finanziamento, che può essere concesso ad ogni beneficiario, è fissato in lire due miliardi per ciascuna gara internazionale. 6. Il massimale agevolabile per singola gara internazionale è fissato in lire cinque miliardi, fermo restando il limite di due miliardi per ciascun beneficiario. 7. In caso di raggiungimento del limite massimo, l'importo di cinque miliardi, o l'eventuale residuo non ancora deliberato, viene ripartito tra tutti i concorrenti in proporzione all'importo di finanziamento richiesto. 8. L'importo massimo del finanziamento per singolo beneficiario, che partecipi a più gare internazionali, è fissato in lire cinque miliardi per anno, da calcolare prendendo a riferimento l'importo complessivo dei finanziamenti deliberati dal comitato. In ogni caso, l'esposizione finanziaria massima di ogni beneficiario nei confronti del Fondo non può essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati entro il mese antecedente la delibera del comitato. 9. Qualora le imprese costituenti una jointventure o un'associazione temporanea di imprese partecipante ad una gara presentino domande di finanziamento separate e la somma di tali domande superi il massimale agevolabile per singola gara, il massimale è ripartito tra le imprese proporzionalmente al finanziamento richiesto da ciascuna di esse oppure, su loro richiesta, proporzionalmente alla loro partecipazione alla jointventure o associazione. 10. Se più imprese appartenenti ad un gruppo presentano domande di finanziamento nell'ambito di una stessa gara internazionale, l'importo di finanziamento concedibile alle imprese del gruppo non può complessivamente superare due miliardi di lire, come stabilito al comma 5 per le singole imprese. A tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese collegate i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato. In ogni caso, l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad imprese facenti parte di uno stesso gruppo non può essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati entro il mese precedente la delibera del comitato.
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