Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 dic 1999
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" ed, in particolare, l';
Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane" ed, in particolare, l';
Visto l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il regolamento di attuazione dell', comma 3, della legge n. 304/1990, è adottato dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero" ed in particolare l'articolo 25, a norma del quale dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, viene attribuita alla Simest S.p.a. che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui è titolare l'attuale gestore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l', secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992, con il quale è stata data attuazione all', comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
Considerato che con successivo regolamento saranno disciplinate modalità, criteri di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 36041 del 28 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
"Legge 29 luglio 1981, n. 394": la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
"Legge": legge 20 ottobre 1990, n. 304, , recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali;
"Fondo": il Fondo istituito dall' della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito alla Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998;
Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei Fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;441#art-1