Art. 4

Garanzie del finanziamento

In vigore dal 14 dic 1999
1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fidejussione bancaria, assicurativa; di consorzi di garanzia collettiva fidi (convenzionati con il soggetto gestore), pegno su titoli.
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