Art. 13
Ulteriori competenze del soggetto gestore
In vigore dal 14 dic 1999
1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.
Storico versioni
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