Parte III
Art. 20
STABILITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL'IMPIANTO
In vigore dal 8 dic 1998
1. I gradi di stabilità e di sicurezza per le strutture portanti nonché le eventuali ipotesi semplificative di calcolo sono stabilite dalla D.G. MCTC.
2. Quando gli edifici delle stazioni collaborano con le strutture portanti dell'impianto, tutte le parti collaboranti soddisfano le stesse condizioni di stabilità e di sicurezza.
3. I carichi da considerare nella verifica di stabilità e sicurezza delle strutture portanti dell'impianto, sia di stazione che di linea, sono i seguenti:
a) le forze peso comunque gravanti sulle strutture con le ipotesi più sfavorevoli di distribuzione dei carichi nonché il carico dovuto alla neve;
b) la spinta del vento sulle strutture, nelle ipotesi convenzionali seguenti:
1) con impianto in servizio si considera il valore massimo della pressione dinamica
(1/2pV2) del vento, spirante orizzontalmente in qualsiasi direzione, per la quale è ancora consentito il servizio;
2) con impianto fuori servizio si considera un vento spirante orizzontalmente in qualsiasi direzione, la cui pressione dinamica è indicata in un valore fisso;
c) le azioni delle funi sulle strutture, tenendo conto della spinta esercitata sulle funi medesime dal vento con le ipotesi di cui alla precedente lettera b) e delle posizioni meno favorevoli dei carichi in linea.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-20