Parte III

Art. 15

DISPOSITIVI DI RECUPERO DEI VIAGGIATORI E ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO

In vigore dal 8 dic 1998
DISPOSITIVI DI RECUPERO DEI VIAGGIATORI E ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO 1. Quando, durante il servizio, L'impianto rimane immobilizzato per un intervallo di tempo relativamente lungo, si provvede, con facilità e prontezza, al recupero dei viaggiatori in linea. 2. I viaggiatori possono abbandonare agevolmente i veicoli anche nel caso in cui non sono in condizioni di collaborare alle operazioni di evacuazione, ed essere condotti al sicuro senza pericolo e senza troppo disagio; tutti in un tempo ragionevolmente limitato, soprattutto in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali della località. 3. I relativi procedimenti rispondono ad uno schema semplice in piena armonia con le caratteristiche dell'impianto e comprendono dispositivi di impiego rapido, anche per viaggiatori non in condizioni di partecipare attivamente. Essi possono consistere: a) nel trasporto dei viaggiatori lungo la linea funicolare aerea o terrestre; b) nella discesa dei viaggiatori direttamente a terra dai veicoli. 4. L'altezza massima dei veicoli dal suolo non è soggetta a limite quando i passeggeri, con impianto in normale esercizio, viaggiano in veicoli chiusi ed il loro recupero avviene mediante spostamento lungo la linea. 5. L'altezza massima dei veicoli dal suolo è limitata a valori che dipendono dai tipi di impianti e dai particolari mezzi di recupero; quando tale recupero è realizzato mediante discesa a terra dei viaggiatori direttamente dai veicoli oppure quando i veicoli stessi sono scoperti (seggiole) il contorno inferiore dei veicoli stessi si trova lungo tutto il percorso ad una distanza moderata dal terreno. 6. Gli impianti funicolari terrestri prevedono un idoneo camminamento lungo la linea per l'evacuazione dei passeggeri, anche in caso di via di corsa sopraelevata.
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